Domenica 22 e lunedì 23 si vota per il referendum sulla giustizia. I nodi tecnici essenziali delle modifiche alla Costituzione riguardano la separazione delle carriere tra Pm e giudici e l’istituzione di due Csm separati. Ma in gioco ci sono soprattutto le regole su cui si fonda il rapporto di uno dei poteri dello Stato (quello giudiziario, appunto) con gli altri due: quello legislativo e soprattutto quello esecutivo. Per questo, andando oltre ad una campagna elettorale dai toni urlati e a volte sguaiati, è essenziale capire per partecipare.
Sul nostro giornale in edicola da venerdì 20 marzo l’approfondimento, con la guida al voto – disponibile anche su questa pagina -, gli interventi sulle ragioni del Sì e del No di due figure autorevoli che alla giustizia hanno dedicato la loro vita professionale (il presidente della Camera Penale Gabriele Pipicelli e quello del Tribunale di Verbania Gianni Macchioni) e l’editoriale di don Fabrizio Poloni e Andrea Gilardoni.
Ecco cosa prevede la riforma: carriere separate e due Csm
La riforma della giustizia interviene su uno dei cardini fondamentali dell’ordinamento dello Stato, fondato sull’equilibrio tra i tre poteri che devono rimanere autonomi e distinti tra loro: il potere legislativo, esercitato dal Parlamento, che ha il compito di fare le leggi; il potere esecutivo, rappresentato dal Governo, che ha il compito di attuarle; e il potere giudiziario, affidato alla Magistratura, che deve garantirne il rispetto e l’applicazione.
Il tema della separazione delle carriere
Tra i temi principali su cui si è chiamati a votare vi è la separazione delle carriere dei magistrati, anche se questo non rappresenta l’unico punto della riforma. Per comprendere il dibattito attuale è utile ricordare che fino al 1988, quando era in vigore il codice Rocco del 1930, il giudice svolgeva sia la funzione di indagine sia quella di giudizio. Con la riforma del processo penale del 1988, nota come legge Vassalli dal nome dell’allora ministro della Giustizia che la promosse, le funzioni vennero distinte: da una parte i magistrati requirenti, cioè i Pubblici ministeri, incaricati di sostenere l’accusa, e dall’altra i magistrati giudicanti, cioè i giudici chiamati a decidere sul processo.
La situazione attuale della magistratura
Attualmente le carriere non sono completamente separate. Chi entra in magistratura attraverso il concorso deve infatti scegliere inizialmente tra funzione requirente e funzione giudicante, ma la normativa vigente consente, nel corso della carriera, di cambiare funzione.
Che cosa cambierebbe con la riforma
La riforma propone di rendere questa distinzione definitiva. In caso di approvazione, le carriere dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti diventerebbero nettamente separate e non sarebbe possibile passare da una funzione all’altra. Pubblici ministeri e giudici non farebbero quindi più parte della stessa carriera professionale.
La divisione del CSM
Un altro punto centrale della riforma riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), l’organo di autogoverno della magistratura. La proposta prevede la sua divisione in due distinti consigli: uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente. Entrambi sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica, come avviene già oggi per il Csm. A questi organi spetterebbero le decisioni relative alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle valutazioni di professionalità e al conferimento delle funzioni dei magistrati, mentre non si occuperebbero più delle questioni disciplinari.
Il nuovo sistema di composizione dei Csm
Per quanto riguarda la composizione dei due consigli, la riforma introduce un cambiamento significativo: i componenti non sarebbero più eletti ma sorteggiati. I membri verrebbero scelti in parte tra i magistrati e in parte tra professori universitari di diritto e avvocati. Questi ultimi sarebbero estratti a sorte da liste di candidati predisposte dal Parlamento. L’introduzione del sorteggio viene motivata dai proponenti con l’obiettivo di evitare la formazione di correnti o coalizioni interne e ridurre il rischio di una magistratura eccessivamente politicizzata.
L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare
Le questioni disciplinari, che attualmente rientrano nelle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, verrebbero invece affidate a un nuovo organo denominato Alta Corte disciplinare.
A differenza dei Csm, che diventerebbero due, l’Alta Corte sarebbe unica.
Sarebbe composta da quindici membri: tre nominati dal Presidente della Repubblica; tre estratti a sorte da un elenco di giuristi compilato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione; sei magistrati giudicanti con almeno vent’anni di attività e con esperienza in Cassazione, anch’essi sorteggiati; e tre magistrati requirenti con almeno vent’anni di attività e con esperienza in Cassazione, anch’essi selezionati tramite sorteggio.
Una ridefinizione dell’organizzazione della magistratura
Nel complesso, la riforma propone quindi una ridefinizione dell’organizzazione della magistratura, intervenendo sulla separazione delle carriere, sulla struttura degli organi di autogoverno e sul sistema disciplinare dei magistrati.
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